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Ordinanza — n. 16144/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16144/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16144/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Emanuele Sassi ha impugnato l’atto di irrogazione sanzioni per IVA e IRAP del 2010 e 2011 relativo ai debiti tributari della fallita Sa-Pantex sas, spiccato nei suoi confronti sul presupposto che fosse socio occulto della predetta società. La Comm i ssi one Tributaria Provinciale (CTP) di Bari ha accolto il ricorso annullando l’atto.

Regesto Legislator

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art. 360 c.p; Ordinanza — n. 16144/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Attraverso il paradigma della violazione di legge si tenta, in realtà, di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente motivato, come nel caso di specie.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva complicità in sottrazione d'imposta inchiesta per frode fiscale assoggettamento all'imposta segreto fiscale reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14550/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro SASSI EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA V. GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato BELLOMO GIOVANNI (BLLGNN74A07A662P), rappresentato e difeso dall'avvocato CIANI FABIO (CNIFBA68T11A669S); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2685/2015 depositata il14/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE:

1. Emanuele Sassi ha impugnato l’atto di irrogazione sanzioni per IVA e IRAP del 2010 e 2011 relativo ai debiti tributari della fallita Sa-Pantex sas, spiccato nei suoi confronti sul presupposto che fosse socio occulto della predetta società.

2. La Comm i ssi one Tributaria Provinciale (CTP) di Bari ha accolto il ricorso annullando l’atto.

3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia, con la sentenza sopra indicata, ha rigettato, confermando il giudizio dei giudici di prime cure quanto alla insussistenza di prove sufficienti della ingerenza del Sassi nella gestione della società, atteso che gli elementi a carico si limitavano alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e socio accomandatario della società, Paolo Samele, prive di elementi di riscontro.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate fondato su un motivo.

5. Ha resistito con controricorso il Sassi , che ha anche depositato memoria allegando la sentenza irrevocabile d i assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trani con riguardo ai fatti di reato ascritti in relazione alla medesima vicenda. CONSIDERATO CHE: 1.Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la produzione della sentenza penale effettuata nel corso del presente giudizio di legittimità.

2. Invero, il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all'art.372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove lasentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell'art.654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti, non assumendo in tali casi alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice c ivile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e potendo ravvisarsi la sua astratta rilevanza soltanto in relazione all'affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità; ne consegue, in tali ipotesi, l'inammissibilitàdella produzione della sentenza penale, siccome estranea all'ambito previsionale dell'art.372 c.p.c. (Cass.n. 22376 del 2017;

Cass. n. 23483 del 2010).

3. Ta n to premesso, c on l’unico motivo l’Agenzia ded uce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando, in sostanza, l’erroneità della decisione della CTR laddove aveva ritenuto non riscontrate le dichiarazioni del legale rappresentante della SA - Pantex, Paolo Samele. 3.1.Secondo la ricorrente, era stato del tutto omess o l’esame degli elementi emersi nell’ambito del procedimento penale, che aveva giustificato il rinvio a giudizio del Sassi per i reati fiscali addebitati quale socio occulto e per il reato d’usura; il Samele aveva riferito di un accordo verbale stretto con il Sassi, in forza del quale quest’ultimo doveva finanziare l’attività della società ottenendo in cambio la disponibilità della merce acquistata con quei fondi dalla società, merce che, importata dall’estero e depositata presso la Longo srl, veniva venduta in nero a terzi da parte del Sassi. 3.2.Sempre secondo l’Ufficio, risultava il versamento di ingenti somme di denaro in contanti da parte del Sassi a favore del Samele, il quale emetteva assegni a favore di società riconducibili al Sassi per importi assai più elevati; i titoli venivano onorati dopo pochi giornie ciò che dimostrava la dazione di interessi usurari. 3.3.Invece, la CTR aveva disatteso le dichiarazioni accusatorie del Samele, dando rilievo alla denuncia per calunnia presentata dal Sassi senza che vi fosse alcuna prova in ordine all’esito del procedimento penale promosso a seguito della citata denunzia.

4. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Attraverso il paradigma della violazione di legge si tenta, in realtà, di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente motivato, come nel caso di specie.

5. Sebbene il ragionamento presuntivo, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non si sottragga al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. , l a critica sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta:

a) in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo), b) nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 1785 del 2018).

6. A quest’ultima critica si espone la doglianza proposta dall’Agenzia che non inficia il ragionamento della CTR, la quale ha escluso la ricorrenza della prova della ingerenza del Sassi nella gestione della società sulla scorta di due profili argomentativi. 6.1. In primo luogo, a carico del Sassi vi erano soltanto le dichiarazioni del Samele che, secondo la CTR, poteva avere un interesse a far ricadere sul Sassi (la cui istanza aveva determinato il fallimento) la responsabilità della decozione della Sa-Pantex (tanto che il Sassi aveva presentato denunzia per calunnia). 6.2. Inoltre, tutti gli altri elementi a disposizione non confermavano ma anzi smentivano l’assunto dell’Ufficio: Ottavio Longo, titolare della Longo srl, depositaria della merce destinata alla Sa-Pantex, aveva dichiarato di aver intrattenuto rapporti soltanto con il Samele; Giuseppe Conte, titolare di altra ditta che intratteneva rapporti commerciali con la Sa-Pantex, dichiarava di conoscere «per sentito dire» il Sassi ma di non aver mai avuto contatti con lui in relazione ad affari della Sa-Pantex.

7. Il ragionamento seguito dalla CTR è logico e congruo e resiste alle deduzioni della ricorrente. Pare evidente, infatti, che qualunque sia stato l’esito della denunzia per calunnia presentata dal Sassi non resta inficiato il giudizio della CTR sull’interes se che poteva giustificare il Samele ad accusare il Sassi, che comunque aveva presentato l’istanza di fallimento della Sa-Pantex; d’altro lato, l’esistenza di rapporti tra il Samele e il Sassi non implica necessariamente l’ingerenza di quest’ultimo nella g estione della società, anzi la ricostruzione prospettatasembra assegnare al Sassi più il ruolo di finanziatore della società che di vero e proprio socio.

8. Non serve, poi, dolersi del l’omessa considerazione da parte dei giudici di merito delle risultanze del giudizio penale s e, in ossequio al principio di autosufficienza, non si riportano puntualmente in ricorso quegli elementi, che restano quindi estranei al presente giudizio, non potendo questo Collegio esaminare, in ragione del tipo di vizio dedotto, gli atti dei giudizi di merito.

9. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre