Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination of litigation under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the automatic termination of the litigation process. The tax agency argued that the insertion of the case into the official list documented the regular conclusion of the dispute under the new law, noting no party requested a hearing. The court upheld this outcome by ruling that the process ended by operation of law, leaving only the option for parties to request a hearing to determine liability for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When the insertion of a case into the list of extinguished proceedings documents the regular conclusion of the dispute without a denial of the request, the process is automatically extinguished unless parties request a hearing to determine cost liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19914/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VANDENLINE SRL IN LIQUIDAZIONE, LONGO MARCO, LONGO ANDREA e LONGO LUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato PORFIDO DOMENICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n.54/ 02/ 2022 depositata il 02/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione deitempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL