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Decreto — n. 16128/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 16128/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the administrative listing of the case under the new 2023 law. The Agency of Revenue argued that the listing documented the regular conclusion of the dispute, while the taxpayer contended the process should continue. The court ruled that the statutory listing mechanism automatically terminated the proceedings without requiring a specific request for extinction.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 4, 11, 12 of D.L. n. 13/2023; Art. 391, comma 3 of Civil Procedure Code: The automatic listing of a tax case in the prescribed register extinguishes the proceedings, terminating the legal relationship between the parties.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative listing procedure D.L. 13/2023 provisions Civil Procedure Code automatic case termination priorità del credito fiscale contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4 of D.L. n. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 11 of D.L. n. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12 of D.L. n. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9860/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MINEO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato TARANTO VINCENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. Catania n. 9049 /15 /2021 depositata il 13/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO