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Decreto — n. 16126/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 16126/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to declare the case closed. The lower court found that the absence of a request for treatment under Article 5 of Law No. 130 of 2022 meant the litigation ended automatically. Consequently, the court ruled that the process was extinguished without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022; Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure: The civil procedure is extinguished if neither party requests a hearing to declare the case closed within the statutory term, thereby terminating the litigation automatically.

Parole chiave

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procedure extinguishment lack of hearing request Law 130 2022 automatic termination civil litigation closure procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7279/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro SCARLATTI FRANCESCO, nella sua qualità di legale rappresentante società cessata “Autotrasporti Scarlatti Snc”, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL PRETE DANILO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.1571/ 04 / 2021 depositata il 14/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO