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Decreto — n. 16117/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 16117/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to fix a date. The lower court found that the absence of such a request, combined with the transmission of the case list, meant the dispute was definitively resolved under the new law. Consequently, the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; When parties fail to request a hearing to fix a date within the statutory term, the civil procedure is extinguished despite the possibility of future requests.

Parole chiave

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procedure extinguished lack of hearing request Art. 5 L. 130/2022 civil procedure termination statutory time limits party inaction case list transmission continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4, d.l. n. 13 del 2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 11, legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12, legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22391/2022 R.G. proposto da : CONSERVIERA ADRIATICA S.P.A., rappresentata e difesa d a ll’avvocato BASILAVECCHIA MASSIMO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. MARCHE n. 914/ 01/ 2022 depositata il 19/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL P