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Ordinanza — n. 16062/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling late payment of installment triggers default under D.Lgs 462/1997.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16062/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the cassation of the lower judgment and remittal to the second-instance court. The company argued that late payment of a tax installment should not trigger default if the 'diligent repentance' regime was invoked, but the Regional Commission had incorrectly applied the law. The Court held that the statutory provision does not distinguish between late and missed payments, meaning any delay beyond the due date for the subsequent installment constitutes a breach warranting default and role inscription.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 462/1997; Art. 10, comma 13 decies, del D.L. n. 201/2011: The legislative framework for tax installments does not distinguish between late payment and non-payment, establishing that any delay beyond the deadline for the subsequent installment triggers default and role inscription.

Parole chiave

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tax installment default diligent repentance regime late payment penalty tax rate inscription Regional Tax Commission dichiarazione fiscale tardiva dilazione di pagamento arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 462 del 1997
CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 462 del 1997, ai sensi dell'art.
Art. 10, comma 13 decies, del decreto legge n. 201/2011
1.2In materia di rateizzazione l'art. 10, comma 13 decies, del d ecreto legge n.
Art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997
La Commissi one tributaria regionale , adita dall'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso, affermando cheil tardivo versamento della terza rata era stato sanato dall'utilizzo della disciplina sul ravvedimento operosodi cui all'art. 13 del decreto legislativo n.
Art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
462 del 1997, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., 5 marzo 2021, n. 6263
Cass., 5 marzo 2021, n. 6263).1.3 Questa Corte ha affermato che tale previsione normativa non consente alcuna distinzione tra ritardato versamento (come pacificamente avvenuto nel caso di specie) e mancato versamento della rata (Cass., 13 novembre 2017, n.
Cass., 13 novembre 2017, n. 26776
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Testo completo

liere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35341/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro Soleil s.r.l., in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella LOMBARDIAn. 1904/2018, depositata in data 24 aprile 2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 1 maggio2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna ; RITENUTO CHE 1.La società Soleil s.r.l. aveva presentato ricorso avverso la cartella di pagamento, relativa adlres, Iva e sanzioni, anno 2011, contestando la decadenza della rateizzazione per il tardivo pagamento della terza rata di un giorno.

2. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso, compensando le spese di lite.

3. La Commissi one tributaria regionale , adita dall'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso, affermando cheil tardivo versamento della terza rata era stato sanato dall'utilizzo della disciplina sul ravvedimento operosodi cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, entro il termine di pagamento della rate successivee che, dunque, nel caso in esame, non si era verificato l'omessoversamento di una rata, ma semplicemente un ritardo, poi sanato attraverso il ricorso all'apposita disciplina che permetteva di sanare il ritardo delle rate attraverso il versamento di sanzioni ed interessi. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. La società Soleil s.r.l., in liquidazione,non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 462 del 1997, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva ignorato l'art. 3 bisdel decreto legislativo n.462 del 19 97 , che annovera va fra le cause di decadenza della rateizzazione il tardivo o carente versamento della rata diversa dalla prima entro la scadenza della successiva; né poteva ritenersi sufficiente il richiamo al ravvedimento operoso, che impedi va l'iscrizione a ruolo, giusta il comma 4 bis dell'art. 3 bis , sol tanto nel caso di pagamento della rata nel termine previsto per la rata successiva, mentre, nel caso in esame , il versamento era intervenuto dopo la scadenza della rata successiva. 1.1Il motivo è fondato. 1.2In materia di rateizzazione l'art. 10, comma 13 decies, del d ecreto legge n. 201/2011, entrato in vigore in data 28 dicembre 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, ha modificato l'art 3 bis del d ecreto legislativo n. 462/1997 sostituendo il comma 4 che nell'attuale formulazione recita «Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo» ed introducendo il comma 4 bisdel seguente tenore «Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»(cfr. Cass., 5 marzo 2021, n. 6263).1.3 Questa Corte ha affermato che tale previsione normativa non consente alcuna distinzione tra ritardato versamento (come pacificamente avvenuto nel caso di specie) e mancato versamento della rata (Cass., 13 novembre 2017, n. 26776), con il conseguente corollario che la Commissione tributaria regionale non ha fatto corretta applicazione dell'art. 3 bis , comma 4, del decreto legislativo n. 462/1997, laddove ha affermato che il tardivo versamento della terza rata era stato sanato dalla disciplina sul ravvedimento operoso entro il termine di pagamento delle rate successive e che la decadenza dalla raterizzazione si verificava solo in presenza di un insoluto assoluto di una rata e non anche di un tardivo versamento della stessa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Ed invero, per come rilevato dalla stessa sentenza, a pag. 2, la società ricorrente aveva precisato che «la 3°rata era stata versata con un giorno di ritardo del trimestre per mancanza di fondi, facendo ricorso al ravvedimento operato, versando le relative sanzioni e interessi»; pure confermato a pag. 2 del ricorso per cassazione, dove si legge che la societànon aveva corrisposto la terza rata, aveva fatto ricorso al ravvedimento operoso e, tuttavia, aveva provveduto al pagamento della terza rata con F 24 in data 2 dicembre 2014, un giorno dopo la scadenza del pagamento della quarta rata (1 dicembre 2014, termine erroneamente indicatoa pag. 4 del ricorso per cassazione, in ragione di quanto riportato nella sentenza impugnata). 2.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, a