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Ordinanza — n. 16044/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax refund claim for Euro 2 vehicles with FAPs under national fuel tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16044/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected a tax refund claim by a public transport company seeking fuel tax credits for Euro 2 vehicles equipped with particulate filters. The company argued that the filters elevated their emissions to Euro 3 or 5 standards, qualifying them for tax relief, while the tax authority maintained the vehicles remained Euro 2 based on original homologation. The court ruled that the relevant legislation strictly ties the tax exemption to the vehicle's homologation category at the time of first registration, not its current emission performance, thereby upholding the lower courts' decision.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 645 legge n. 208/2015; Art. 24 ter d.lgs. n. 504/1995: The tax exemption for fuel tax applies strictly to vehicles of specific homologation categories at the time of first registration, excluding those classified as Euro 2 or inferior regardless of subsequent particulate filter installations.

Parole chiave

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fuel tax exemption Euro 2 vehicles particulate filters homologation standards tax refund claim public transport emission categories veicolo non inquinante

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 645 legge n. 208/2015
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 645 legge n. 208/2015 e dell’art.
Art. 24 ter d.lgs. n. 504/1995
208/16 e all’art. 24 ter d.lgs. n. 504/1995 (TUA), sul presupposto che i propri veicoli alimentati a gasolio, omologati nella categoria “euro 2”, erano stati dotati di filtro antiparticolato (FAP) che assicurava un livello di emissioni rientranti in categorie superiori (euro 3 o euro 5).
d.m. del Ministero dei Trasporti n. 39 del 2008
504/1995 nonché falsa applicazione del d.m. del Ministero dei Trasporti n. 39 del 2008, in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riguardo all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art.
Art. 7 della direttiva 2003/96/CE
3 c.p.c., violazione dell’art. 7 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2003/96/CE, in relazione all’art.
art. 1 comma 645 legge n. 208/16
La SIA – Società Italiana Autoservizi – spa, operante nel settore del trasporto pubblico locale, ha chiesto il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, con riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 1 comma 645 legge n. 208/16 e all’art.
art. 24 ter d.lgs. n. 504/1995
208/16 e all’art. 24 ter d.lgs. n. 504/1995 (TUA), sul presupposto che i propri veicoli alimentati a gasolio, omologati nella categoria “euro 2”, erano stati dotati di filtro antiparticolato (FAP) che assicurava un livello di emissioni rientranti in categorie superiori (euro 3 o euro 5).
art. 1 comma 645 legge n. 208/2015
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 645 legge n. 208/2015 e dell’art.
art. 1 comma 645 legge n. 208/15
7 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2003/96/CE, in relazione all’art. 1 comma 645 legge n. 208/15 e all’art.

Giurisprudenza citata

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Corte giust., 7 marzo 2018, Cristal Union, C-31/17
Corte giust., 30 gennaio 2020, Autoservizi Giordano, C-513/18
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Testo completo

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27202/2020 R.G. proposto da: SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PURI PAOLO (PRUPLA65H01H501I) rappresentata e difesadall'avvocato LICCI OTTORINO (LCCTRN74T31L419B); -ricorrente contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, SEZ.DIST.BRESCIAn. 186/2020 depositata i l 23/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE:

1. La SIA – Società Italiana Autoservizi – spa, operante nel settore del trasporto pubblico locale, ha chiesto il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, con riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 1 comma 645 legge n. 208/16 e all’art. 24 ter d.lgs. n. 504/1995 (TUA), sul presupposto che i propri veicoli alimentati a gasolio, omologati nella categoria “euro 2”, erano stati dotati di filtro antiparticolato (FAP) che assicurava un livello di emissioni rientranti in categorie superiori (euro 3 o euro 5).

2. L’Amministrazione ha negato il rimborso e la società ha proposto ricorso che la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Brescia ha rigettato.

3. Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, con la sentenza sopra indicata, ha confermato la decisione di primo grado, osservando, in sostanza, che la normativa sopra citata, di stretta interpretazione, esclude dall’agevolazione i veicoli omologati «euro 2 o inferiore» mentre l’installazione dei FAP assicura l’inquadramento in una categoria superiore soltanto ai fini dell’inquinamento da massa di particolato.

4. Ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi.

5. E’ rimasta intimatal’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 645 legge n. 208/2015 e dell’art. 24 ter d.lgs. n. 504/1995 nonché falsa applicazione del d.m. del Ministero dei Trasporti n. 39 del 2008, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., avendo la CTR confuso il concetto di omologazione, che si riferisce alle caratteristiche tecniche dei veicoli all’atto della prima immatricolazione, con la classificazione “euro”, che riguarda l’inquadramento del veicolo in relazione al livello di emissioni inquinanti. L’art. 1 comma 645 cit. («A decorrere dal 1 gennaio 2016 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio da autotrazione (..) non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore»), prosegue la ricorrente, si riferisce alla c lassificazione “euro” e i veicoli in questione, grazie proprio alla installazione dei FAP, presentavano livelli di emissioni proprie di una classe superiore ad euro 2, come risultava dalle carte di circolazione. Il motivo è infondato.

2. Secondo il d.m. 12.1.2008 n. 39, contenente il « 3. Atteso il tenore della normativa regolamentare, correttamente la CTR ha concluso che l’installazione di quei filtri rileva ai particolari fini della riduzione delle emissioni di particolato; altrettanto correttamente la CTR ne ha escluso la rilevanza ai fini della invocata agevolazione, che poggia invece sulla «categoria di omologazione originaria» del mezzo, cioè sulla categoria “euro” attribuita a quel tipo di veicolo in sede di omologazione. 4.E’ opportuno chiarire, in proposito, che l’omologazione, come definita dall’art. 3 della direttiva n. 2006/46/CE è «la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti..», e la classificazione relativa alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore rientra nella procedura di omologazione, tanto è vero che gli Stati membri «non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo» se tale veicolo risponde alle prescrizioni in materia (v. art. 2 Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970; art. 2direttiva 88/77/CEE del 3 dicembre 1987).

5. Le direttive che si sono succedute nel tempo, quanto alla classificazione a fini ambientali, mantengono questo collegamento con l’omologazione del veicolo e intervengono sulle prescrizioni e i requisiti richiesti al fine di adeguare la normativa al progresso scientifico e tecnologico: da un lato, sono mutate nel tempo metodologie e criteri di controllo, in considerazione delle innovazioni intervenute nel settore automobilistico e nelle tecnologie antinquinamento, d’altro lato le misurazioni da effettuare riguardano una ampia gamma di emissioni inquinanti. 6.Per esempio, la direttiva n. 1999/96/CE, indicata dal d.m. n. 39/2008 quale riferimento per la fascia “euro 3”, immediatamente superiore a quella di appartenenza dei veicoli in questione («ap , oltre ad aver previsto «nuovi cicli di prova per l’omologazione», ha stabilito che «Le emissioni da misurare prodotte dallo scarico del motore includono i componenti gassosi (monossido di carbonio, idrocarburi totali per i motori diesel nella sola prova ESC; idrocarburi diversi dal metano per i motori diesel e a gas nella sola prova ETC; metano per i motori a gas nella sola prova ETC e ossidi di azoto), il particolato (solo motori diesel) e il fumo (motori diesel nella sola prova ELR)» (allegato III, punto 1.3).

7. Le categorie “euro” i mplicano, quindi, verifiche e accertamenti che non si esauriscono nella misurazione dei livelli di emissione di particolato e sono strettamente legate allo stato tecnologico e scientifico del momento della loro introduzione; l’indicazione «veicoli di categoria euro 2 o inferiore», di cui all’art.1 comma 645 cit., deve riferirsi, quindi, alla categoria attribuita a quel tipo di veicolo in sede di omologazione, rappresentativa della complessiva condizione del mezzo sotto il profilo ambientale, non rilevando,ai fini della sua determinazione, l’installazione di sistemi di riduzione delle emissioni di particolato successivamente all’immatricolazione.

8. Rafforza questa conclusione, inoltre, il fatto che l’art. 1 comma 645 cit. è finalizzato al conseguimento di risparmi da destinare agli interventi di cui ai commi 640, 647,648, 650, 651, 654, 655 e 866, tra i quali vi è quello di favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione e il rinnovo del parco mezzi destinati al trasporto pubblico locale e regionale (comma 866). Emerge la finalità di incentivare il rinnovo del parco automobilistico che verrebbe pregiudicata se si estendesse la sua applicazione anche a mezzi obsoleti ma modificati.

9. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riguardo all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 7 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2003/96/CE, in relazione all’art. 1 comma 645 legge n. 208/15 e all’art. 24 ter d.lgs. n. 504/1995 in quanto l’interpretazione adottata dell’art. 1 comma 645 cit. viola l’art. 7 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2003/96/CE, che erroneamente la CTR aveva escluso dal novero delle direttive self executing ovvero di norme UE di diretta e immediata applicazione negli Stati membri. Secondo la ricorrente, questa direttiva, attuata dapprima con il d.lgs. n. 26/2007 e poi con l’art. 24 ter comma 2 del TUA, contiene una definizione di gasolio commerciale utilizzato come propellente che non consente allo stato membro di restringere o ampliare il campo di applicazione oggettivo o soggettivo, come avvenuto con la normativa interna in oggetto che esclude dalla categoria di gasolio commerciale quello utilizzato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore; pertanto, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata, applicando questa normativa, si è posta in contrasto con i principi unionali.

In subordine, ha chiesto la sospensione del giudizio con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l’interpretazione dell’art. 7 della direttiva. E’ infondato anche il secondo motivo, non ricorrendo alcun contrasto con la cornice sovranazionale. 10.La direttiva invocata, «che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità», offre la definizione di «gasolio commerciale utilizzato come propellente» con riguardo alle finalità di utilizzo («si intende per “gasolio commerciale utilizzato come propellente” il gasolio utilizzato ai fini seguenti», v. art. 7, par.

3) e stabilisce un livello minimo di tassazione in un quadro complessivo che riconosce esplicitamente «flessibilità» (considerando 9), ma non esclude la facoltà di prevedere esenzioni o riduzioni (considerando 8), e la facoltà per gli Stati membri di «i ntrodurre o mantenere diversi tipi di tassazione sui prodotti energetici e sull'elettricità” (considerando 10), lasciando a ciascun Stato membro «La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all'attuazione del presente quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità» (considerando 11).

11. Secondo la stessa giurisprudenza unionale, la direttiva 2003/96, che si propone di incoraggiare obiettivi di politica ambientale (così, Corte giust., 7marzo 2018, Cristal Union , C - 31/17, punto34 e giurisprudenza ivi citata), non ha proceduto ad un’armonizzazione totale delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’elettricità, ma si è limitata a fissare livelli minimi di tassazione armonizzati e, come si desume dagli artt. 5, da 14 a 17 e19, ha previsto la possibilità per gli Stati membri di introdurre aliquote di imposta differenziate, esenzioni dall’imposizione o sgravi fiscali delle accise, lasciando un certo margine di discrezionalità agli Stati membri in materia di accise (Corte giust., 30 gennaio 2020, Autoservizi Giordano, C-513/18, punto 26).

12. Proprio l’art. 5 di questa direttiva stabilisce che g li Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario, in una serie di casi, tra cui i trasporti pubblici locali di passeggeri. 13.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e non vi è da provvedere sulle spese, atteso che l’Agenzia è rimasta intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, de