Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 16023/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court suspends tax refund appeal due to pending concurrent case on same subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16023/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax agency's appeal regarding a refund for 2008 corporate income tax credits. The agency argued the lower court erred in rejecting the claim, while the shipping company contested the suspension of the original request. The court decided to remand the case to a new docket because another identical dispute regarding the same judgment was already pending.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 374, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 374, comma 1, lett. b) c.p.c.: When a concurrent pending case exists regarding the same subject matter, the court must suspend the current proceedings and remand them to a new docket for joint treatment.

Parole chiave

Generato dall'IA
concurrent pending case suspension of proceedings remand to new docket tax refund claim joint treatment of disputes credito di rimborso rimborso fiscale rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 374, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 374, comma 1, lett. b) c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, sedente in Milano, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Fumagalli, come da procura in calce al controricorso; -controricorrente – contro TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SPA, in amministrazione straordinaria - intimata - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.7762/27/2017, depositata il 20 settembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. La ricorrente presentava istanza di rimborso per IRES per l’anno 2008, inerente a credito maturato dalla cessionaria Tirrenia Navigazione Spa, ora in amministrazione straordinaria, che appunto le aveva ceduto il credito con atto 17 dicembre 2009, poi notificato all’Agenzia il 23 dicembre 2009. L’Agenzia non aveva accolto l’istanza, sospendendola a causa della indeterminatezza del soggetto legittimato alla riscossione, posto che gli organi concorsuali della Tirrenia Spa avevano comunicato di non voler “subentrare” nel contratto di cessione.

La cessionaria impugnava quindi la comunicazione ritenendola atto di diniego, e la CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR, adìta in sede di gravame, accoglieva la domanda di rimborso.

2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. La controricorrente resiste tramite controricorso e successive memorie. CONSIDERATO CHE 1. Risulta la contemporanea pendenza di altra controversia, rubricata RG 8791/2019, avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza della CTR che ha deciso il giudizio di ottemperanza della sentenza impugnata in questa sede. Ritenuta l’opportunità della trattazione congiunta delle due controversie, si dispone il rinvio della presente a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della presente controversia a nuovo ruolo in relazione alla contestuale pendenza della causa RG 8791/2