Court dismisses tax agency appeal regarding procedural extinction of a legal challenge due to lack of party requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the State Attorney General's appeal against a regional court ruling that declared a tax dispute extinguished. The lower court found that no party requested a hearing under the new procedural law, leading to the automatic termination of the process. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing within the statutory period following the transmission of the list, the proceedings are extinguished, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1070/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GOFFI SAMUELE, rappresentato e difeso d all' A vvocato DEL PRETE DANILO , avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.587/ 01/ 2021 depositata il 27/05/2021, pronunc iata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizidi legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P