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Decreto — n. 15986/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed; extinction of proceedings declared due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 15986/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The parties had submitted an impositivo act to the tax agency, which formally documented the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions. Since neither party requested a hearing to declare extinction, the legal process terminated automatically, leaving procedural costs on the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3, Code of Civil Procedure: When a dispute is formally concluded by the submission of an impositivo act without a party requesting a hearing, the proceedings are automatically extinguished.

Parole chiave

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extinction of proceedings impositivo act tax agency submission automatic termination procedural costs allocation lack of hearing request civil appeal dismissal procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18648/2015 R.G. proposto da : TULLINI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato BERLIRI CLAUDIO, unitamente all'avvocato DANZA ANNA RITA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.1619/ 18/ 2014 depositata il 30/09/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO