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Decreto — n. 15963/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits for appeal expiration. The court ruled the case ended automatically because the appeal deadline passed without action. The judgment confirms the procedural extinction of the litigation based on the law. The court held that the parties failed to meet the required filing deadlines. This decision upholds the principle of procedural extinction in civil litigation. The outcome is a formal declaration that the legal dispute no longer exists. The court found no merit in the appeal since the time bar was clear. The ruling emphasizes strict adherence to statutory timelines for civil appeals. The case concludes with the automatic termination of the legal proceedings. The court's decision is final and binding on the parties involved.

Numero d'incarto Decreto — n. 15963/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished, ending the procedural timeline for the appeal. The plaintiff argued for a review of the tax assessment, but the court noted the statutory deadline for filing the appeal had expired without any request for a hearing. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the relevant civil procedure code provisions, leaving the original administrative decision in force.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 3, c.p.c.; Art. 5, comma 12, L. 130/2022: When the statutory deadline for requesting a hearing expires without such a request, the civil proceedings are automatically extinguished, terminating the litigation definitively.

Parole chiave

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procedural extinction statutory time limits civil procedure code appeal deadline automatic termination tax litigation Corte di Cassazione procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 3, c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 5, comma 12, L. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4, D.L. n. 13/2023
VENETO n.325/ 05/ 2022 depositata il 25/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11931/2022 R.G. proposto da : GFG VENDRAME SRL, MATTIUZZO FEDERICO, TORCOLACCI CATARINA DANIELA, CARRER CASIMIRA, rappresentati e difesi dall’avvocato CICCOTTI SABINA unitamente all'avvocato BUSCEMA ALBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.325/ 05/ 2022 depositata il 25/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I