Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15962/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil procedure extinguished due to lack of response to tax authority's list transmission.

Numero d'incarto Decreto — n. 15962/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because the Association Virtus failed to respond to the tax agency's list transmission regarding the closure of a tax dispute. The tax authority argued that the absence of any objection or request for a hearing within the legal timeframe confirmed the regular definition of the controversy. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The transmission of a list of judgments for closure by the tax authority, absent any objection or request for a hearing by the parties within the statutory period, results in the automatic extinction of the civil proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax authority list civil procedure closure lack of response statutory time limit procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17715/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ASSOCIAZIONE VIRTUS TENNISe BERRETTA ALDO MARIA, rappresentat i e difes i dall'avvocato DI DESIDERO LUCIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.17/ 13/ 2022 depositata il 11/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE