Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to statutory listing deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between Nebuloni and Rimoldi against the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court ruled that the case was formally listed for closure under specific legislative provisions, and neither party filed a request to schedule a hearing within the legal timeframe. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When a case is listed for closure and no party requests a hearing within the statutory period, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3383/2019 R.G. proposto da : NEBULONI MARINOe RIMOLDI FRANCA, rappresentati e difesi dagli avvocati PETRETTI ALESSIO e FERRAJOLI LUIGI contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 4640 /08/2018 depositata il 30/10/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 dellalegge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR