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Ordinanza — n. 15946/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses Customs Agency appeal regarding indirect representative's liability for import VAT. Court rules VAT is not a customs obligation. Solidary liability rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15946/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Customs Agency's appeal against a regional tax commission decision that absolved an indirect representative of solidary liability for unpaid import VAT. The agency argued the lower court erred by excluding the representative from liability, but the court found the regional commission correctly applied the principle that import VAT is not a customs obligation. Consequently, the court held that without specific national laws establishing solidary liability, the indirect representative bears no responsibility for the importer's VAT errors.

Regesto Legislator

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Art. 5 of Council Regulation (EU) No 952/2013; Art. 201, para. 3 of Council Regulation (EEC) No 2913/92: The Court establishes that import VAT does not constitute a customs obligation, thereby precluding the imposition of solidary liability on an indirect representative absent explicit statutory provisions.

Parole chiave

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import VAT liability indirect representative solidary liability customs obligation Council Regulation 952/2013 tax commission decision Cassation appeal obbligo doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 of Council Regulation (EU) No 952/2013
all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n.
Art. 201, para. 3 of Council Regulation (EEC) No 2913/92
43/1973 e dell’art. 201, comma 3, del Reg.
Art. 70 of DPR 633/1972
civ.) della “violazione dell’art. 70 del DPR 633/1972, dell’art.
Art. 34 of DPR 43/1973
70 del DPR 633/1972, dell’art. 34 D.P.R.
Art. 8 of Law 213/2000
– la “ violazione art. 8 comma 3 L.
Art. 220 of Council Regulation (EEC) No 2913/92
– la “ violazione dell’art. 220 del Reg.
art. 34 D.P.R. n. 43/1973
70 del DPR 633/1972, dell’art. 34 D.P.R. n. 43/1973 e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 27.7.2022, n. 23526
all’importazione non rientri tra le obbligazioni doganali; che il motivo è infondato; che è sufficiente richiamare, in proposito, la recente Cass., Sez. 5, 27.7.2022, n. 23526, Rv.
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Testo completo

ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9820-2020, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro M.D.O. DI MARCELLO DURO C. S.A.S. (C.F. 02486660133), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. STEFANO FAGETTI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE BRUNO BUOZZI, n. 77, presso lo studio dell’AVV.

FILIPPO TORNABUONI (avvstefanofagetti@como.pecavvocati.it) ; -controricorrente - nonché contro ZUST BACHMEIER S.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI GERMANO MARGIOTTA, GIOVANNI PORCELLI e SILVIA PARODI, presso lo studio della quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA MALCESINE, n. 30; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4427/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI notificò alla M . D . O . DI MARCELLO DURO C . S . A . S . un avviso di accertamento per riprese per I.V.A. all’importazione, relativamente all’anno di imposta 2015, conseguenti alle operazioni di importazione svolte dalla contribuente quale spedizioniere, in rappresentanza indiretta, della CENTRO S . R . L .; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Como che, con sentenza n. 49/2019, rigettò il ricorso; che la M . D . O . DI MARCELLO DURO C .

S . A . S .propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia -giudizio nel quale è intervenuta ad adiuvandum la ZUST BACHMEIER S . A ., quale società importatrice - che, con sentenza n. 4427/2019, depositata il 11/11/2019 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, non essendo l’I.V.A. all’importazione qualificabile in termini di obbligazione doganale, illegittimamente l’Ufficio aveva imputato alla M . D . O . – quale spedizioniere doganale - una responsabilità solidale con l’importatore per l’omesso pagamento di detta imposta, sulla base della dichiarazione di intento presentata dalla MDO in dogana per conto dell’importatore, dovendo, per altro verso, il controllo della relativa correttezza essere svolto in dogana al momento della presentazione e non imputato ex post (per difetto dei presupposti di fatto) allo spedizioniere; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si sono costituite con separati controricorsi, la M .

D . O . DI MARCELLO DURO C . S . A . S .,in persona del legale rappresentante p.t. - che ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - e la ZUST BACHMEIER S . A ., in persona del legale rappresentante p.t. Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 70 del DPR 633/1972, dell’art. 34 D.P.R. n. 43/1973 e dell’art. 201, comma 3, del Reg. CEE n. 2913/1992” (cfr. ricorso, p.

8) per avere la C.T.R. erroneamente escluso la responsabilità della MDO sulla base del presupposto che l’I.V.A. all’importazione non rientri tra le obbligazioni doganali; che il motivo è infondato; che è sufficiente richiamare, in proposito, la recente Cass., Sez. 5, 27.7.2022, n. 23526, Rv. 665345 - 01 (evidenziata anche dalla parte controricorrente M . D . O .nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche per l’illustrazione del mutato quadro normativo e giurisprudenziale) la quale chiarisce che l'I.V.A. all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) –applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di impor tazioni effettuate nel 2015 - e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale; che, nell’escludere la responsabilità solidale della MDO , quale spedizioniere indiretto, per l’omesso versamento I.V.A. conseguente alla presentazione di una erronea dichiarazione di intento in dogana, la C.T.R. si è dunque attenuta al suesposto principio; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

– la “ violazione art. 8 comma 3 L. 213/2000, art. 8, comma 1 lett.

c) e comma 2 DPR 633/1972 e dell’art. 201 comma 3 del Reg CEE n. 2913/1992”, per avere la C.T.R. erroneamente escluso, sulla base della richiamata normativa, la responsabilità del rappresentante indiretto rispetto alle conseguenze derivanti dalla presentazione, in dogana, di una dichiarazione di intento mendace o erronea) e del terzo motivo di ricorso (con cui parte ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la “ violazione dell’art. 220 del Reg. CEE n. 2913/1992”, per avere la C.T.R. escluso la responsabilità solidale della MDO sulla base dell’erroneo assunto per cui la stessa non avesse, in fini del corretto assolvimento dell’I.V.A. all’importazione, alcun obbligo di controllo della dichiarazione di intento presentata in dogana).

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità, per effetto del mutamento di orientamento giurisprudenziale di cui si è dato conto in motivazione, successivo alla proposizione del ricorso; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova