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Decreto — n. 15915/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure court declares lawsuit extinguished due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 15915/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Regional Court of Marche declared the civil lawsuit extinguished because neither party requested a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code. The Agency of Revenue argued that the case was definitively resolved without opposition, while the plaintiffs contended their rights remained active. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing, the procedural timeline expired, legally terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The civil procedure is extinguished if neither party requests a hearing within the statutory term, thereby terminating the litigation despite the existence of substantive claims.

Parole chiave

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civil procedure extinction lack of hearing request statutory time limits procedural termination agency of revenue contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5550/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO contro BOARO CARLO, PUCCI SONIA, GORINI ROBERTO, AUTOTRASPORTI PUCCI SONIA C. SNC, PUCCI BRUNO, rappresentati e difesi dell’Avv.Del Prete Danilo avverso Sentenza di Comm.Trib.Reg . Marche n.1568/ 4/ 2021 depositata il 14/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC