Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15888/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund appeal, ruling tax amnesty extinguishes all related claims regardless of tax year.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15888/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Lazio Regional Tax Court's decision denying a tax refund. The taxpayer argued that a tax amnesty for 2008 should not preclude a refund claim for 2007 withholding taxes, as the amnesty was a substitute tax rather than a transaction. The court held that tax amnesty operates as a procedural atypical definition of the tax relationship, extinguishing all related claims including refunds, regardless of the specific tax year involved.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98; Art. 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289: Tax amnesty constitutes a procedural atypical definition of the tax relationship that extinguishes all related claims, including refund requests, irrespective of the tax year to which the specific claim refers.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax amnesty tax refund claim tax year competence procedural definition tax relationship extinction withholding tax Cassation dismissal detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Il ricorrente definiva la lite fiscale pendente ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l.
Art. 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289
111e dell’art. 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 05/06/2008 n. 14828
Cass. del 03/06/2015 n. 11427
Cass. 15/02/2019 n. 4573
Cass. 25/09/2006 n. 20741
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15061/2017R.G. proposto da: DI DONATO DANIELE,elettivamente domiciliato in Roma Via Francesco Denza,n. 10, presso lo studio dell’Avv . Laura Rosa che lo rappresenta edifende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 8486/2016 depositata il 14/12/2016; IRPEF DINIEGO RIMBORSO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Daniele Di Donato ricorre , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.t.p.di Roma che , a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborsodi parte dell’Irpef corrisposta per il 2008.

2. Il contribuente, lavoratore autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativo all’annualità 2007 (Modello Unico 2008), indicava e scomputava ritenute d’acconto relative alle prestazioni rese nei confronti della Dima Costruzioni s.r.l. per le quali aveva emesso fattura. L’Ufficio, rilevato che alcune delle dette fatture non erano state pagate nell’anno di imposta 2007, ma solo nel 2008, disconosceva le ritenuteper l’importo di euro 3.700,00, ritenendole di competenza del 2008, ed emetteva cartel la d i pagamento per il recupero della maggiore Irpef, oltre sanzioni ed interessi.

Il ricorrente definiva la lite fiscale pendente ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011,n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,versando il 30 per cento del solo tributo. Successivamente, sul presupposto che le dette ritenute fossero di competenza dell’anno 2008 ma che non erano state utilizzate in diminuzione nella relativa dichiarazione in quanto la rettifica dell’Ufficio era avvenuta in un termineincompatibile, avanzava istanza di rimborso e, formatosi il silenzio-rifiuto, ricorreva avverso quest’ultimo.

3. La C.t.p. rigettava il ricorso e la C.t.r. confermava la sentenza rilevando che il contribuente e l’Agenzia delle entrate avevano definito il contenzioso relativo alle imposte del 2007 ai sensi dell’art. 39, Cons. est. Rosanna Angarano 3 comma 12, cit.; che vi era stata, pertanto, una definizione transattiva della controversia cui conseguiva il componimento delle opposte pretese, ivi compresa quella del rimborso di imposte asseritamente non dovute. Considerato che:

1. Con l’unicomotivo ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111e dell’art. 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto che il ricorso al condono fosse ostativo alla domanda di rimborso. Assume, in proposito, che l’istanza volta al recupero delle ritenute d’acconto subite non si riferiva all’anno di imposta 2007, in relazione al quale era stata emessa la cartella esattoriale per la quale si era avvalso delle disposizioni premiali, bensì all’anno successivo.

2. Il motivo non è fondato. 2.1. Per giurisprudenza consolidata della Corte il condono, in quanto incide in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, non può dare luogo a restituzione alcuna degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa (cfr. Cass. Sez. U., 27/01/2016, n. 1518, Cass. Sez. U. 05/06/2008, n. 14828; Cass.17/07/2014, n. 16339, Cass. 13/04/2012 n. 584 ). Si è precisato sul punto chetali effetti trovano la causa nella natura stessa del condono, istituto che risponde al fine di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, senza sottendere finalità di accertamento tributario ed esaurendo i suoi effetti con il raggiungimento di tali obiettivi.

Ed invero, sebbene, a stretto rigore, non si tratta di un c.d. regime fiscale sostitutivo, perché opera a posteriori e non a priori , né di una Cons. est. Rosanna Angarano 4 transazione– pure talvolta ritenuta in giur isprudenza (cfr. Cass. Sez. U.05/06/2008 n. 14828, Cass. del 03/06/2015 n. 11427) – o di una novazione perché, in entrambe le ipotesi, manca l'origine bilaterale volontaria tipica dei contratti, il condono fiscale costituisce la forma procedimentale atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi della varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria ed immediata, nella prospettiva – che ne costituisce la ratio – di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell'esatto accertamento dell'imponibile.

Il condono, dunque, non ha, e non può avere, effetti che vadano oltre il proprio ambito: esso comporta l'effetto di elidere in tutto o in parte il debito fiscale, senza precludere l'accertamento su altre imposte. Si è chiarito, inoltre, che tale principio comune in materia di condono fiscale trova applicazione indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, in quanto l'intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire da un quadro normativo generale ed astratto, ma con l'adesione volontaria del contribuente ed il controllo del possesso dei requisiti da parte dell'Amministrazione, costituisce infatti un mezzo idoneo a definire le opposte pretese, azzerando le richieste di rimborso del contribuente così come le ulteriori pretese del Fisco, proprio in conseguenza del fatto che il primo in parte versa, ed in parte si obbliga a corrispondere, quelle somme di denaro che il secondo esige in base a parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti precedentemente eseguita dal Fisco e ritenuti convenienti dal contribuente in base ad un suo insindacabile apprezzamento (Cass.15/02/2019 n. 4573,Cass. 25/09/2006, n. 20741). 2.2.

La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Cons. est. Rosanna Angarano 5 Ladiversa annualità d’imposta a cui si riferisce l’istanza di rimborso non fa venire meno il collegamento con l’oggetto della contestazione– ovvero l’erroneaimputazione al 2007 delle ritenute che per il principio di competenza si riferivano al 2008 – e non interferisce, pertanto, sull’elemento che , invece , deve ritenersi dirimente ai fini dell’applicazione del principio sopra esposto,ovvero che la controversia è stataoggetto del la definizione agevolata , restando così preclusa ogni istanza di rimborso connessa alla stessa.

3. Il ricorso, pertanto, va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif