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Decreto — n. 15882/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law article 5.

Numero d'incarto Decreto — n. 15882/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit between Roberto Nicaso and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was automatically terminated because neither party requested a hearing within the statutory period following the transmission of the case list. Consequently, the court ruled that the procedural process ended by operation of law, leaving no basis for further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; When parties fail to request a hearing within the legal term after the case list is transmitted, the civil proceeding is automatically extinguished without the need for a formal ruling on the merits.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination case list transmission statutory time limit civil procedure law no hearing requested lawsuit dismissal ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4 of D.L. No. 13/2023
CATANIAn.8639/05/2021 depositata il 01/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8130/2022 R.G. proposto da : NICASO ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato APRILE GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e dife sa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.8639/05/2021 depositata il 01/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO