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Decreto — n. 15849/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15849/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15849/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14040/2022 R.G. proposto da : MALIZIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO MELILLO (MLLMRA65E11H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CAMERA (CMRGPP65A22Z114I) ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 3815/2021 depositata il 23/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15849/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MALIZIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO MELILLO (MLLMRA65E11H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CAMERA (CMRGPP65A22Z114I) ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 3815/2021 depositata il 23/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali principio della copertura dei costi spese di gratuito patrocinio condanna al pagamento pecuniario indennità di patrocinio anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
3815/2021 depositata il 23/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14040/2022 R.G. proposto da : MALIZIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO MELILLO (MLLMRA65E11H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CAMERA (CMRGPP65A22Z114I) ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 3815/2021 depositata il 23/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 2