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Decreto — n. 15788/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative framework.

Numero d'incarto Decreto — n. 15788/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new legislative framework. The Regional Tax Commission had already ruled that the case ended without a formal denial, noting no party requested a hearing to declare extinction. The Supreme Court upheld this outcome, confirming that the procedural mechanism for automatic termination was correctly applied.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 40, comma 4 of D.L. n. 13/2023: When a tax dispute is listed for automatic extinction and no party requests a hearing, the proceedings terminate by operation of law.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination proceedings Legge 130/2022 Decreto 13/2023 Corte di Cassazione procedural default tax dispute resolution sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4 of D.L. n. 13/2023
1448/04/2021 depositata il 06/05/2021,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 391, comma 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30847/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AUDIZENTRUMCOSENZA S.R.L, rappresentata e difesa dall’avvocato VILLECCO ALESSANDRAunitamente all'avvocato SCIONTI RAFFAELE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Calabria n. 1448/04/2021 depositata il 06/05/2021,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I