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Decreto — n. 15774/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed; tax court ruling declared extinguished due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 15774/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appeal against a tax court decision declaring the civil proceedings extinguished. The lower court found that no party requested a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, and the case was closed per Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the court upheld the extinction of the process and the allocation of costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5 Law No. 130/2022; Art. 391 Civil Procedure Code: Proceedings are extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation civil procedure code costs allocation lack of request appeal dismissal judicial closure procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5 Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391 Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, para. 4 D.L. No. 13/2023
EMILIA ROMAGNA n.1624/ 18/ 2014 depositata il 30/09/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18651/2015 R.G. proposto da : TULLINI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato BERLIRI CLAUDIO, unitamente all'avvocato DANZA ANNA RITA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.1624/ 18/ 2014 depositata il 30/09/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL