Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits for appeal expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because the statutory deadline for filing an appeal had passed. The lower court noted that the case was formally closed under Article 5 of Law No. 130/2022, with no party requesting a hearing to declare extinction. Consequently, the court ruled that the procedural time limits were met, rendering further litigation impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; When the statutory period for filing an appeal expires without a request for a hearing to declare extinction, the lawsuit is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11934/2022 R.G. proposto da : DI MUCCIO LUCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LA COMMARA UMBERTO unitamente all'avvocato DI DONATO FRANCESCO DANIELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.30/ 04/ 2022 depositata il 07/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL