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Decreto — n. 15689/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list.

Numero d'incarto Decreto — n. 15689/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because the defendant failed to respond to the tax authority's list of cases for summary closure. The lower court noted that no party requested a hearing under the relevant procedural article, triggering automatic extinction. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When a case is listed for summary closure and neither party requests a hearing, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction summary closure list lack of response civil procedure law tax authority notice crescita in giudicato della tassazione risanamento dell'impresa in diritto tributario procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 4 d.l. n. 13/2023
Art. 5, comma 11 l. n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20050/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dell’AvvAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CAMBIASO RISSO MARINE SPA, rappresentata e difesa dall’Avv Mandarino Paolo e Calissano Federico avverso Sentenza d ella Comm.Trib.Reg.Liguria n.121/ 02/ 2022 depositata il 03/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL