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Ordinanza — n. 15637/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary cassation appeal against its own inadmissibility ruling for lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15637/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary cassation appeal inadmissible, rejecting the taxpayer's attempt to challenge its own prior decision. The court held that such appeals against its rulings are strictly limited to the revocation procedure under Article 391-bis of the Civil Procedure Code, as the extraordinary remedy cannot be used to introduce substantive violations of law. Consequently, the appeal was dismissed for failing to meet the specific requirements for admissibility against a final court decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 4; Art. 391-bis c.p.c.: Extraordinary cassation appeals against Supreme Court rulings are inadmissible unless they fall under the specific revocation procedure, as the extraordinary remedy cannot serve as a substitute for substantive review of final judgments.

Parole chiave

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extraordinary cassation appeal inadmissibility of appeal lack of specificity revocation procedure finality of Supreme Court rulings substantive violation of law procedural exhaustion accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 4 of the Civil Procedure Code
CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 391-bis of the Civil Procedure Code
In secondo luogo, essendo le sentenz e della Cassazione impugnabili unicamente per ricorso per revocazione a termini dell’art. 391-bis cod.
Art. 395, no. 4 of the Civil Procedure Code
Art. 366, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code
civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 366, primo comma, cod.
Art. 13, para. 1-quaterd of the Unified Contribution Law
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R.
art. 391-bis cod. proc. civ
In secondo luogo, essendo le sentenz e della Cassazione impugnabili unicamente per ricorso per revocazione a termini dell’art. 391-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 3 agosto 2007, n. 17125
D’Aquino ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritte, ovvero le carenze della motivazione(Cass., Sez. V, 3 agosto 2007, n. 17125; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 18 febbraio 2011, n. 4036
17125; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 3 novembre 2022, n. 32925
4036; Cass., Sez. V, 3 novembre 2022, n. 32925; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 23 dicembre 2022, n. 37629
32925; Cass., Sez. VI, 23 dicembre 2022, n. 37629).
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Testo completo

ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9243/2022 R.G. proposto da: MERLO PAOLO (C.F. MRLPLA71A19F443U), rappresentat o e difes o dall’Avv. STEFANO GROLLA (C.F. GRLSN73L12L840P ) e dall’Avv. VALENTINO ANTONIO SACCO (C.F. SCCVNT62B07E339S), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale delle Milizie, 96 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –resistente – Oggetto: ricorso straordinario per cassazione N.9243/22 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2021, n. 26345 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 21 marzo 2023. RILEVATO CHE 1. Come risulta dall’ordinanza di questa Corte qui impugnata, il ricorrente ebbe a proporreproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto in data 11 aprile 2014, la quale aveva accolto l’appello dell’Ufficio in relazione all’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006. L’originario avviso impugnato aveva rettificato la dichiarazione relativa alla partecipazione del 95% detenuta dal contribuente in Mepla S.r.l., società a ristretta base partecipativa, quale effetto del maggior reddito della società partecipata conseguente al disconoscimento di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti.

2. Questa Corte, con ordinanza in data 29 settembre 2021, ha dichiarato inammissibili i tre motivi di ricorso.

3. Il ricorrente propone ricorso straordinario per cassazione avverso la suddetta ordinanza, affidato a due motivi. L’Ufficio si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 366, primo comma, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di specificità. Il ricorrente deduce di avere rispettato il principio di specificità, deducendo lesione del diritto di difesa, ritenendo doversi enunciare quale sarebbe il «discrimen tra inammissibilità per difetto di sinteticità del ricorso e difetto di autosufficienza».

Il ricorrente ripropone, poi, nuovamente i motivi di doglianza articolati con l’originario ricorso per cassazione. N.9243/22 R.G. Est. F. D’Aquino 1.2. Con un secondo motivo si deduce, in relazion e all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

2. Il ricorso è inammissibileper più ordini di ragioni. In primo luogo, a termini dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile avverso i provvedimenti considerati per natura non decisori, ove assumano carattere decisorio in maniera anomala, perché adottati al di fuori delle condizioni di legge. Lo strumento proces suale è, pertanto, astrattamente esperibile avverso provvedimenti aventi natura sostanzialmente decisori a , incidenti su diritti soggettivi o status che risultino definitivi e privi di altro rimedio impugnatorio. Nella specie, le sentenze di questa Corte sono invero impugnabili, con lo strumento dell’impugnazione per revocazione 391-bis cod. proc. civ.

3. In secondo luogo, essendo le sentenz e della Cassazione impugnabili unicamente per ricorso per revocazione a termini dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), cod. proc. civ., l’astratta esperibilità del ricorso straordinario per violazione di legge costituirebbe uno strumento impugnatorio volto a introdurre surrettiziamente in sede di legittimità l’impugnazione delle sentenze di legittimità per violazione di legge, il che non è consentitodall’ordinamento.

4. Si osserva, peraltro, come nella specie i motivi di ricorso erano stati dichiarati inammissibili per assenza di specificità rispetto alla ratio decidendi assunta a fondamento dalla sentenza impugnata a termini dell'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., dovendo il ricorso per cassazionecontenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che richiede l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di N.9243/22 R.G. Est. F. D’Aquino ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritte, ovvero le carenze della motivazione(Cass., Sez. V, 3 agosto 2007, n. 17125; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass., Sez. V, 3 novembre 2022, n. 32925; Cass., Sez. VI, 23 dicembre 2022, n. 37629).

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con applicazione del raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di difese scritte dell’Amministrazione finanziaria. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess