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Decreto — n. 15629/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to lack of request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 15629/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of such a request, combined with the regular definition of the dispute under Art. 5 of Law No. 130/2022, terminated the litigation. Consequently, the process was formally closed, and the costs remained with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: Proceedings are extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, terminating the litigation despite the regular definition of the dispute.

Parole chiave

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extinction of proceedings lack of hearing request Law 130/2022 civil litigation termination statutory time limits costs allocation procedural dismissal assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30148/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MAMAD SRL GIÀ MAMAD GEIE, rappresentata e difesa dall’AvvocatoDE ROSSI MARCO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.2752/ 17/ 2021 depositata il 26/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,24/05/2023 Il Presidente