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Decreto — n. 15627/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 15627/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative framework. The lower court confirmed that the insertion of the case into the official list documented the regular conclusion of the dispute without any objections from either party. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022; Art. 5, comma 12, Law n. 130/2022: The court declares that tax proceedings are automatically extinguished upon the statutory listing of the case, thereby terminating the litigation without the need for a specific request from the parties.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment automatic termination proceedings Legislative Decree 13/2023 Law 130/2022 provisions procedural costs allocation Supreme Court ruling administrative tax dispute crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4, Legislative Decree n. 13/2023
CAMPANIAn.7139/15/2021 depositata il 04/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7568/2022 R.G. proposto da : GSM SAS DI LUCIANO E MARIA SAGLIOCCO C, SAGLIOCCO LUCIANO, SAGLIOCCO FRANCESCO, SAGLIOCCO LORETA, SAGLIOCCO MARIA, SAGLIOCCO MARIA VITTORIA, rappresentatie difesi dall'avvocato CIARAMELLA GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.7139/15/2021 depositata il 04/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL