Civil court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list of closed cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Luisa Bartalini and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court ruled that the Agency's inclusion of the case in a statutory list of closed matters, without a formal objection, legally terminated the proceedings. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the procedural extinction was valid under the specific tax litigation framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a tax authority includes a case in the list of closed matters without a formal objection, the proceedings are extinguished, and parties may only request a hearing to reinstate the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15528/2017 R.G. proposto da : BARTALINI LUISA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANSONI GUGLIELMO e RUSSO PASQUALE. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.775/ 01/ 2017 depositata il 22/03/2017 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I