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Ordinanza — n. 15617/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming unpaid invoices and lack of written contracts invalidate VAT deduction rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15617/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying VAT deduction and cost recovery. The taxpayer argued that regular invoices proved performance and that payment timing shouldn't matter, while the tax authority insisted on proof of payment and written contracts. The court held that the lower court correctly applied the principle that unpaid invoices without written contracts preclude deduction, and the taxpayer's arguments failed to address the specific factual findings regarding non-payment and missing documentation.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.P.R. n. 633/1972; Art. 109 d.P.R. n. 917/1986; Art. 360 c.p.c.: In tax disputes, the tax authority must prove the absence of payment and lack of written contracts to deny deduction, and appeals cannot challenge factual findings on non-payment or missing documents.

Parole chiave

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VAT deduction requirements unpaid invoices evidence written contract necessity tax authority burden of proof Cassation admissibility rules factual findings review subcontracting tax compliance deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art.
Art. 109 d.P.R. n. 917/1986
633/1972 e dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva errato nella ripartizione dell’onere della prova in quanto, a fronte di fatture regolari, era onere dell’Agenzia fornire la prova della indeducibilità del costo.
Art. 54 comma 2 d.P.R. n. 633/1972
Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 comma 2 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art.2729 c.c.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
917/1986, in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 348 ter comma 5 c.p.c.
Sulla scorta dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del l a controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
633/1972 e dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art.
art. 54 comma 2 d.P.R. n. 633/1972
Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 comma 2 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art.2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26110 del 2015
Cass. n. 8981 del 2017
26110 del 2015; Cass. n. 8981 del 2017).
Cass. n. 26774 del 2016
Cass. n. 10525 del 2022
Cass. n. 2268 del 2022
Cass. n. 13578 del 2020
Cass. n. 13578 del 2020) -.
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Ordinanza — n. 32199/2024 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal regarding uninductively assessed costs deemed undocumented and unproven. The court rejects arguments challenging the lower court's factual findings on accounting reliability. The decision upholds the tax authority's right to tax costs lacking sufficient documentary proof. The court refuses to re-evaluate factual evidence on the merits of the case. The ruling confirms that tax courts' factual assessments are binding in cassation proceedings. The taxpayers failed to prove the costs were certain, determined, and properly recorded. The court emphasizes that factual issues cannot be revisited by the supreme court. The judgment affirms the validity of the regional tax commission's decision. The taxpayers' appeal is rejected due to lack of admissible evidence. The court maintains that the tax authority's assessment stands unchallenged.
Ordinanza — n. 25611/2021 — snciv
Tax Court cassates appeal for failure to prove cost inerenza under Art. 109 TUIR and burden of proof rules.
Ordinanza — n. 30692/2021 — snciv
Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to late nullity exception in second instance.
Ordinanza — n. 30276/2021 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to late filing after judgment became final.
Ordinanza — n. 22562/2021 — snciv
Court declares tax dispute extinguished due to cessation of subject matter following simplified settlement request.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12415/2016 R.G. proposto da: AGRIEDIL SAS DI PURSINGEGNA ORIETTA E C,elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO (MCHMRC66R14H501O) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5839/2015 depositata il09/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE:

1. La Agriedil sas di Pursingegna Orietta e C. ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria P rovinciale (CTP) di Roma l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate recante il recupero di costi indeducibili pari ad euro 225.067,00 per l’anno 2008, relativi a due prestazioni di noleggio e lavori edili e ad una prestazione di consulenza, svolte nell’ambito di un rapporto di subappalto, per le quali non risultavano « presentate le prescritte dichiarazioni fiscali né effettuati i relativi versamenti di imposta».

2. La C ommissione T ributaria P rovinciale (CTP) di Roma ha rigettato il ricorso.

3. La contribuente ha p roposto appello, che la C ommissione Tributaria R egionale (CTR) del Lazio, con la sentenza sopra indicata,ha rigettato.

4. La società p ropone ricorso per cassazione affidato a tre mezzi. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto indeducibili i costi e indetraibile l’IVA solo perché i costi non erano stati pagati e non erano assistiti da contratto scritto mentre, secondo il principio di competenza, non rileva il periodo in cui la fattura è stata pagata; inoltre, prosegue la ricorrente, sussistendo regolari fattur e , era stata data prova della esecuzione della prestazione e del diritto alla deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 comma 2 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art.2729 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva errato nella ripartizione dell’onere della prova in quanto, a fronte di fatture regolari, era onere dell’Agenzia fornire la prova della indeducibilità del costo.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono, per un verso, inammissibili e, per altro verso,infondati. 4.Essi sono inammissibili in quanto le censure non centrano la ratio decidendidella decisione, la quale si fonda sull’ accerta mento del mancato pagamento dei lavori (come ammesso dalla stessa contribuente), dell’assenza di contratti scritti e delle violazioni fiscali commesse da i soggetti emittenti, che non avevano presentato dichiarazioni fiscali né effettuato versamenti di imposta. La CTR ha ritenuto, quindi, che l’Agenzia avesse fornito elementi in fatto sufficienti a dimostra re l’ insussistenza di quei cost i e rispetto a questo apprezzamento le dedotte violazioni di legge non hanno alcun rilievo. 5.Le doglianze, inoltre, sono infondate in quanto la CTR non s i è discostata dal l’orientamento di questa Corte secondo cui « Una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettivainesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativicosti, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass. n. 28628 del 20 21;

Cass. n. 17619 del 2018).

6. Del resto, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, perché l a valutazione delleprove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 20553 del 2021; Cass. n. 1234 del 2019).

7. Infatti, «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis, Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8981 del 2017).

8. Con il terzo motivo deduce omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., avendo la CTR del tutto «ignorato»una serie di circostanze , oggetto di specifica discussione tra le parti sin dal primo grado, che contrastavano con gli elementi indiziari proposti dall’Ufficio, quali, in particolare, i documenti che comprovavano l’effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture, l’omesso pagamento dei lavori in questione da parte della impresa committente, la mancanza di prova in ordine all’omessa dichiarazione dei redditida parte dei cedenti.

9. Il motivo - che va , in ogni caso, disatteso perché il “ fatto omesso” deve riguardare un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, ovvero un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, avente carattere decisivo, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie (Cass. n. 10525 del 2022; Cass.n. 2268 del 2022;

Cass. n. 13578 del 2020) -. è inammissibile perchéricorre una ipotesi di c.d. “doppia conforme”. Sulla scorta dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. si esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado; tale principio riguarda,secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (Cass.n. 26774 del 2016), come accaduto nel caso in esame in cui l’appello è stato depositato il 10.3.2015.

Il motivo non si sottrae a tale inammissibilità , perché la ricorrente non ha indicato le 10. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno reg o late secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del l a controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso prin