Civil procedure case dismissed as extinguished by automatic termination under new law without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic termination of the case under the new legislative framework. The lower court had already determined that no party requested a hearing, satisfying the statutory conditions for extinction. Consequently, the court ruled that the proceedings ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: When a case is listed for extinction and no party requests a hearing, the procedure terminates automatically, and the court declares the process extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12355/2016 R.G. proposto da : LA BAITINA DI SCHENATO CLARA C SNC, rappresentatae difesa d a gli avvocat i GIOVANARDI ANDREA e MARINI GIUSEPPE. contro AGENZIA DELLE ENTRATEROMA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.1684/ 08/ 2015 depositata il 11/11/2015. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTIN