Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits for appeal declaration under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because the statutory deadline for filing an appeal declaration had passed. The lower court noted that the insertion of the case into the official list of extinguished proceedings, pursuant to Article 5 of Law No. 130/2022, confirmed the regular termination of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the advanced litigation costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When the statutory period for filing an appeal declaration expires without a request for a hearing, the civil process is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26202/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IMMOBILIARE PASCALE, rappresenta e difesa dall’avvocato CIMA ANGELO WALTER unitamente all'avvocato COLUCCI PIETRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n.136/ 01/ 2021 depositata il 11/03/202 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO