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Decreto — n. 15582/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law regarding tax judgments.

Numero d'incarto Decreto — n. 15582/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings under the new tax procedural law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting further treatment. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving only the option for parties to request a hearing under specific conditions.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a case is listed for automatic termination under the new tax procedural regime, the proceedings extinguish by operation of law unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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automatic termination tax procedural law extinguishment of proceedings Revenue Agency list civil procedure code procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21434/2022 R.G. proposto da : STUDIO LEGALE APRILE D.GUAGENTI A., rappresentato e difeso dagli avvocati GUAGENTI ANTONIO e APRILE DIEGO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI AG, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA n. 1326/ 01/ 2022 depositata il 15/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL