Cassation court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal, extinguishing the tax litigation proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer, Mauro Pasqualinotto, formally withdrew his appeal shortly before the scheduled hearing. Although the taxpayer claimed to have resolved related tax debts and attached documents regarding a tax write-off procedure, the court noted the lack of proof connecting these matters to the specific tax assessment notices under review. Consequently, the judgment was not a ruling on the merits but a procedural termination of the case, with costs fully compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Art. 38, comma 4, del D.P.R. 27 dicembre 1973, n. 600: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the specific provision regarding the non-victorious party's obligation to pay the uniform contribution does not apply when the judgment is an extinction order rather than a rejection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pasqualinotto Mauro, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti Gianluca Calzavara del Foro di Venezia, e Simone Ciccotti, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, alla via Lucrezio Caro n. 62 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1728, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 5.10.2015, e pubblicata il 16.11.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. A seguito di verifica dei dati presenti nell’anagrafe tributaria, nonché di quelli prodotti dallo stesso contribuente, Oggetto: Avvisi di accertamento -Redditometro - Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio. l’Amministrazione finanziaria, in applicazione della disciplina dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38, comma 4, del Dpr n. 600 del 1973, notificava a Pasqualinotto Mauro avvisi di accertamento riportanti la maggiore pretesa per Irpef ed altro, in relazione agli anni 2006 e 2007.
2. Il contribuente impugnava gli atti notificatigli, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente.
3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione conseguita nel primo grado del giudizio, per la parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, ed il contribuente resisteva, proponendo anche ricorso incidentale. La CTR accoglieva l’appello principale e rigettava l’appello incidentale, riaffermando la piena validità ed efficacia degli atti impositivi.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, Mauro Pasqualinotto, affidandosi a nove strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. 4.1. Il contribuente ha quindi depositato due memorie, con le quali ha pure dichiarato di rinunciare al ricorso. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dal contribuente.
2. In prossimità della fissata udienza, Mauro Pasqualinotto ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il contribuente prospetta anche di aver definito le pendenze tributarie oggetto del presente giudizio, ed allega documentazione relativa alla procedura di condono di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., relativa a due cartelle esattoriali. Nel presente giudizio sono però in contestazione due avvisi di accertamento, ed il contribuente non chiarisce, e prova, quale sia il collegamento tra gli avvisi e le cartelle.
3. In ogni caso il contribuente dichiara di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto anche dalla parte personalmente. Deve pertanto essere pronunciata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte,
P.Q.M.
preso atto della rinuncia al ricorso depositata da Pasqualinotto Mauro, dichiara l’estinzione del giudizio. Compens