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Ordinanza — n. 15574/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding lower court ruling on registration tax interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15574/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision regarding registration taxes on corporate capital increases. The agency argued that a series of related acts constituted a disguised transfer of a business branch, warranting proportional tax, while the companies contended the acts were distinct and should be taxed differently. The court dismissed the appeal because the lower court correctly applied the principle that tax interpretation must rely solely on the content of the presented act, excluding extratextual elements or linked acts.

Regesto Legislator

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Art. 20 D.P.R. 131/86; Art. 1, comma 87 L. 205/2017; Art. 1, comma 1084 L. 145/2018: For registration tax purposes, the interpretation of the presented act must be based exclusively on its content, disregarding extratextual elements and linked acts.

Parole chiave

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registration tax transfer of business interpretation of acts extratextual elements capital increase tax evasion proportional tax risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 20 D.P.R. 131/1986
civ., in relazione all’art. 20 d.P.R.
Art. 1, comma 87 L. 205/2017
205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L.
Art. 1, comma 1084 L. 145/2018
205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 2.Con un unico motivo si deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
art. 20 d.P.R. 131/86
civ., in relazione all’art. 20 d.P.R.
articolo 20 d.P.R.131/86
civ., in relazione all’art. 20 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 158 del 21/07/2020 della Corte Costituzionale
Sentenza n. 39/2021 della Corte Costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8070/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato GRANDE CORRADO (GRNCRD55B01H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINI MASSIMO GUIDO (NTNMSM69A09D869I) -controricorrente- nonchè contro EURIZON CAPITAL SGR SPA, CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 96/2016 depositata il 13/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE Il contenzioso trae origine da un'operazione del gruppo Intesa San Paolo, posta in essere attraverso una serie di atti e segnatamente l'aumento di capitale sociale deliberato da Eurizon in data 28 maggio 2009, la sottoscrizione mediante atto notarile del 7 luglio 2009 dell'aumento di capitale da parte di Cassa di Risparmio Firenze, e, in data 12 agosto 2009, la vendita da parte di Cassa di Risparmio di Firenze a Intesa San Paolo delle partecipazioni sottoscritte.

L'Agenzia delle entrate ha riqualificato, ai sensi dell’art 20 TUR, l'atto sottoposto alla registrazione in atto di cessione di azienda, con correlativa applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa e notificato i relativi avvisi di liquidazione, impugnati dalle società. I ricorsi delle società sono stati accolti in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a un motivo.

Le società hanno resistito con controricorso, successivamente depositando memoria nella quale espongono che stante la nuova formulazione dell’art 20 TUR hanno presentato istanza di annullamento in autotutela. CONSIDERATO CHE 2.Con un unico motivo si deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione all’art. 20 d.P.R. 131/86 per aver la CTR fatto erronea applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, non avendo considerato che i plurimi atti negoziali ( deliberazioneassembleare del 28.05.2009 di aumento di capitale con conferimento in natura di ramo d’azienda stipulato il 7 luglio 2009 tra Cassa di risparmio di Firenze e società Eurizon capital ed emissione di nuove azioni; acquisizione di partecipazione nella società pari all’aumento di capitale; cessione del 14.08.2009 di quote tra la Cassa di risparmio di Firenze alla società Intesa San Paolo di tutte le azioni ricevute quale corrispettivo del conferimento del ramo d’azienda in Eurizon) erano stati posti con l’intento di eludere l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro alla cessione del ramo d’azienda, in quanto le operazioni economiche non erano sorrette da alcuna ragione economica diversa o ulteriore rispetto allo scopo elusivo; sostenendo di aver ampiamente motivato nell’atto di rettifica le ragioni per le quali le attività negoziali venivano qualificate come contratto di cessione di ramo d’azienda.

Si osserva che, in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art.1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile.

L’art. 1, comma 87della L. n. 205/2017 , invero, prevede: Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo20, comma 1:

1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalle seguenti: « dell'atto presentato »;

2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi »;… L'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018 prevede: L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agliartt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P. R. n. 131/1986 come modificato dall'art.1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.

Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermatoche le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020. Nel caso di specie siverte appunto, come è pacifico tra le parti e come venne già inizialmente lamentato dalla società contribuente, di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'Agenzia delle entrate ha riqualificato in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di conferimento d’azienda.

Su tale presupposto - decidendosi in diritto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata, dovendosi accogliere l’originario ricorso della contribuente. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale. P. Q. M. La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso, in Roma, nell