Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination provisions of the new tax law. The lower court ruled that the absence of a formal request for hearing within the statutory period mandated the case's closure. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural conditions for continuation were not met by either party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3 of the Civil Procedure Code: When the new tax law mandates automatic extinction of proceedings upon listing in the registry without a party's request for a hearing, the court must declare the process extinguished and assign costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27703/2017 R.G. proposto da POZZUTO GIANLORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato SARRACINO FRANCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania n. 6547/7/2017 depositata il 12/07/2017,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL