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Decreto — n. 15502/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by law due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 15502/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to declare the case closed. The lower court found that the absence of a formal objection to the tax authority's list entry meant the dispute was legally resolved under the new tax law. Consequently, the court ruled the process ended without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a tax dispute is listed for extinction and no party requests a hearing to declare the case closed, the process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax litigation extinction civil procedure dismissal lack of hearing request statutory time limits tax authority list entry tempestività tributaria ripresa dell'imposta sul valore aggiunto crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15858/2021 R.G. proposto da : VICAR SRL, rappresentato e difeso dall'Avvocato FREDA FILIPPO contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata VCX e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.5571/04/2020 depositata il 24/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/05/2023 Il Presid