Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination provisions of the new procedural law. The lower court found that the case was definitively resolved without a formal ruling on the merits, as no party requested a hearing to declare extinction. Consequently, the appeal was dismissed because the underlying dispute had legally terminated before the appellate review could occur.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a tax dispute is automatically extinguished under the new procedural regime without a formal ruling, the appeal is inadmissible as the subject matter no longer exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19433/2021 R.G. proposto da : F.LLI CANDIDO GIORGIO E SALVATORE SNC, CANNATA VINCENZA, CANDIDO MASSIMO, CANDIDO ALESSANDRO, CANDIDO ANDREA, CANDIDO SAVERIO, CANDIDO SALVATORE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOSOTTI FRANCESCO eRANDAZZO FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa d a ll’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.623/06/2021 depositata il 21/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I