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Decreto — n. 15462/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 15462/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural law. The lower court noted that the case was included in a list of extinguished judgments, and neither party requested a hearing to declare the extinction. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a case is automatically extinguished under the new procedural regime, the court must declare the extinction unless a party requests a hearing to contest it.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation termination automatic case closure new procedural law hearing request requirement arretrati d'imposta differimento dell'imposizione procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13096/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro NICOSIA MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CALDERARO FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST.CALTANISSETTA n.10726/19/2021, depositata il 03/12/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL