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Ordinanza Interlocutoria — n. 15438/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal proceedings under new law after taxpayer requests and tax agency agrees.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15438/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax proceedings pending the outcome of a specific legislative measure. Alfio Biagini requested a suspension of the trial regarding undeclared foreign assets, which the tax agency immediately agreed to. Consequently, the court accepted the request and halted the examination of the merits until October 10, 2023.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, L. 197/2022; When a taxpayer requests suspension of proceedings under the new law and the tax administration consents, the court must grant the suspension.

Parole chiave

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tax suspension request Art. 1 comma 197 L. 197/2022 foreign assets declaration tax agency consent proceedings suspension Corte di Cassazione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197, L. 197/2022
Il ricorrente ha poi depositato una prima memoria, e quindi una seconda, datata 8.5.2023 e recante istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Biagini Alfio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Luca Maori del Foro di Perugia, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla piazza del Parlamento n. 3 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 206, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche il 26.1.2016, e pubblicata il 5.4.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Capitali detenuti all’estero - Obblighi - Lista “Falciani” - Richiesta di sospensione del giudizio -Art. 1, comma 197, L. 197/2022.

1. A seguito di accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, anche servendosi della c.d. “lista Falciani”, e conclusi con la consegna al contribuente di Processo Verbale di Costatazione, contestandosi la detenzione non dichiarata di capitali all’estero ed altro, l’Agenzia delle Entrate notificava ad Alfio Biagini quattro avvisi di accertamento e quattro provvedimenti di irrogazione di sanzioni, in relazione agli anni dal 2005 al 2008.

2. Il contribuente impugnava gli atti notificatigli, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro. La CTP valutava infondate le contestazioni proposte da Alfio Biagini, e rigettava il suo ricorso, affermando la piena validità ed efficacia tanto degli avvisi di accertamento quanto dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

3. Il contribuente spiegava allora appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, la quale confermava la decisione di primo grado.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, Alfio Biagini, affidandosi a sei strumenti di impugnazione, anche sottoarticolati. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

5. Il ricorrente ha poi depositato una prima memoria, e quindi una seconda, datata 8.5.2023 e recante istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Con propria nota datata 10.5.2023, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di aderire all’istanza di sospensione proposta dal contribuente. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dal contribuente.

2. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, Alfio Biagini ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Alla proposta domanda di sospensione ha dichiarato di aderire l’Amministrazione finanziaria. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte,

P.Q.M.

accoglie l’istanza proposta da Biagini Alfio, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.10.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della leggen. 197 del 2022, disponendo il rinv