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Ordinanza Interlocutoria — n. 15406/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders remittal to public hearing regarding EU directive interpretation on excise duty liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15406/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court granted a preliminary reference to the Court of Justice of the EU regarding the interpretation of excise duty liability under EU directives. The applicant argued that a fiscal depositary should be exempt from liability if the irregular release of goods was caused solely by a third party's illegal act. The Court recognized the relevance of this issue for the case and ordered the proceedings to be remitted to a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 14 Directive 92/12/EEC; Art. 10 Law 212/2000: The Court of Justice must interpret whether the depositary's liability is objective or if legitimate reliance can exempt them when a third party's fault causes irregular release.

Parole chiave

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excise duty liability fiscal depositary legitimate reliance third party fault EU directive interpretation preliminary reference remittal to hearing

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 4 e 7 del d.lgs. n. 504 del 1995
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 4 e 7 del d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione alla idoneità degli e-AD.
Art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 504 del 1995
in relazione all’art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 504 del 1995 in relazione alle eccezioni svolte in sede di gravame circa la sussistenza del presupposto per l’abbuono di imposta ove la sottrazione sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
Art. 10 della l. 212 del 2000
504 del 1995 nonché dell’art. 10 della l. 212 del 2000, ovvero del principio di legittimo affidamento.
Art. 112 c.p.c.
Con il quinto motivo si denuncia infine la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 14, primo periodo della direttiva 92/12/CEE
art. 112 c.p
Con il quinto motivo si denuncia infine la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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C.T.R. del Friuli Venezia Giulia 216/2017 del 9/10/2017
La conclusione qui sostenuta trova conferma nella giurisprudenza, tra le quali C.T.R. del Friuli Venezia Giulia 216/2017 del 9/10/2017.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28077/2019 R.G. proposto da: IP Industrial S.p.A. (già Raffineria di Roma S.p.a.), in persona del procuratore speciale, dott. Gianluca Spaziani, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Fimiani e Berardo Lanci ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale e tributario CMS Adonino Ascoli Cavasola Scamoni sito in Roma, in via Agostino Depretis, n. 86; –ricorrente– Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1001/03/2019, depositata in data 22 febbraio 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 marzo 2023 dal Consigliere Annachiara Massafra. FATTO e DIRITTO 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 21 maggio 2015 notificò alla S.p.a. Raffineria di Roma (ora IP Industrial S.p.a.) un atto di contestazione con il quale rilevava che 29 e-AD (documenti di accompagnamento elettronico per la circolazione di prodotti soggetti ad accise in regime di sospensione) emessi dalla società erano da ritenersi non validi perché in alcun modo collegati con le reali operazioni di esportazione.

Successivamente venne, quindi, notificato l’avviso di pagamento n. 180/2016 relativo alle 29 operazioni di spedizione di gasolio destinato al bunkeraggio di imbarcazioni site nel porto di Napoli di cui innanzi. Dagli atti emerse che le operazioni furono completate nel porto di Crotone in forza della condotta illecita di un dipendente infedele. La società impugnò l’avviso e dedusse la violazione degli artt. 6, commi 4 e 7, e dell’art 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995 in relazione al principio di affidamento e buona fede. In primo grado il ricorso vene respinto così come in secondo.

Il giudice di seconde cure, in particolare, affermò che quanto segue: «il ricorso non può essere accolto. Invero, si tratta di un regime agevolato, sottoposto a specifiche e dettagliate condizioni delle quali il soggetto richiedente assume la responsabilità non potendo addurre a scusante comportamenti di terzi nei cui confronti se del caso si potrà rivalere. L’agevolazione è sottoposta alla specifica condizione della destinazione del prodotto di cui si fa garante ed obbligato il richiedente. La conclusione qui sostenuta trova conferma nella giurisprudenza, tra le quali C.T.R. del Friuli Venezia Giulia 216/2017 del 9/10/2017.

Le spese possono essere compensate». Il ricorrente impugna la sentenza con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste l’Agenzia intimata con controricorso che, seppur nell’intestazione riporta la dicitura “ricorso incidentale condizionato”non contiene alcuna censura alla decisione impugnata. In prossimità dell’udienza la società ricorrente ha depositato memoria.

2. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente atteso che i giudici non lascerebbero intendere le premesse logico-giuridiche da cui hanno tratto il convincimento a sostegno della propria decisione che si esaurirebbe in una petizione di principio.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 4 e 7 del d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione alla idoneità degli e-AD. ovvero delle note di ricezione prodotte al sistema informatizzato AIDA EMCS, a liberare la società dall’obbligo di garanzia che incombe sul depositario fiscale che nell’ambito delle operazioni di spedizione del prodotto non rivesta il ruolo di esportatore.

4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 4 e 7 del d.lgs. n. 504 del 1995 là dove i giudici hanno ritenuto sussistere un principio di responsabilità oggettiva a carico del depositario fiscale in relazione allo svincolo irregolare senza considerare che lo stesso ha avuto causa per fatto illecito ascrivibile alla responsabilità della stessa Agenzia.

5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995 nonché dell’art. 10 della l. 212 del 2000, ovvero del principio di legittimo affidamento. Con il predetto motivo ci si duole, in sostanza, per non avere la CTR ritenuto che il legittimo affidamento potesse costituire idonea esimente volta ad elidere il contrastato obbligo di garanzia ovvero essere causa di inesigibilità della prestazione tributaria.

6. Con il quinto motivo si denuncia infine la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 504 del 1995 in relazione alle eccezioni svolte in sede di gravame circa la sussistenza del presupposto per l’abbuono di imposta ove la sottrazione sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore. La terza doglianza, unitamente in particolare a quelle contenute nel quarto e nel quinto motivo del ricorso, richiede la rimessione della causa alla pubblica udienza con conseguente rinvio a nuovo ruolo. Si osserva in merito che, questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 14322 del 2022 ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendo alla stessa di pronunciarsi sulla seguente questione «Se l'art. 14, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 debba essere interpretato nel senso che, in caso di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa, la responsabilità del depositarlo garante del pagamento dell'imposta sia di tipo oggettivo, senza alcuna possibilità di discarico dall'obbligazione e dalle somme corrispondenti alle correlative sanzioni, anche qualora detto svincolo dipenda da un fatto illecito - esclusivamente - imputabile ad un soggetto terzo, ovvero possa essere interpretato nel senso che l'abbuono dell'imposta e delle sanzioni correlative vada riconosciuto - quale caso fortuito ovvero forza maggiore - al depositarlo garante che risulti non solo del tutto estraneo al fatto illecito del terzo, ma anche legittimamente ed incolpevolmente affidato in ordine alla regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta».

La questione sollevata, pur riguardando il previgente art. 14 della direttiva 92/12/CEE, abrogata dalla direttiva 2008/118/CE, coinvolge analoghe problematiche a quelle qui in esame in relazione ai limiti ed al contenuto della responsabilità dello spedizioniere alla luce dell’interpretazione che di tale responsabilità è stata data dalla Corte di Giustizia e dei principi unionali di certezza e proporzionalità del diritto nonché di tutela del legittimo affidamento. La particolarità e rilevanza della questione oggetto del presente giudizio determina, in conclusione, la necessità della sua tra