Cassation court dismisses appeal regarding tax debt extinction due to procedural time limits. The court ruled the debt extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the statutory period. Consequently, the procedural outcome is the formal extinction of the tax liability without further judicial review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by NGM SRL against the extinction of a tax debt judgment. The lower court found that the taxpayer did not request a hearing within the legal timeframe, triggering automatic extinction under Article 5 of Law No. 130/2022. The court upheld this procedural outcome, ruling that the debt was extinguished by operation of law due to the party's failure to act within the prescribed period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that failure to request a hearing within the statutory period results in the automatic extinction of the tax debt, barring further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31772/2020 R.G. proposto da : NGM SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato TAMPELLI CLAUDIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.1269/26/2020 depositata il 25/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR