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Ordinanza — n. 15343/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian customs court dismisses appeal on anti-dumping duties due to procedural failure to raise specific legal exceptions in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15343/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appellant's appeal against a regional tax commission decision regarding anti-dumping duties on steel coils. While the court rejected arguments concerning OLAF investigation documents and export certificates, it accepted a procedural objection regarding the failure to formally raise specific legal exceptions in the first instance. Consequently, the lower decision was quashed and remanded for a new hearing to address the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 329, comma 2, c.p.c.; Art. 345, comma 2, c.p.c.; Art. 220, c.d.m.: When a substantive exception is rejected in first instance, either expressly or through clear indirect implication, the losing party must formally raise the incidental appeal in second instance; failure to do so precludes the court from examining the exception sua sponte.

Parole chiave

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anti-dumping duties procedural default incidental appeal judicial review customs regulation OLAF investigation remand for retrial valutazione del paese d'origine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 329, comma 2, c.p.c.
Art. 345, comma 2, c.p.c.
Art. 9, comma 3, Regolamento (CE) n. 597/2004
2139 del 2020 la quale afferma che in tema di dazi doganali, l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n.
Art. 10, comma 1, Regolamento (CE) n. 597/2004
9, comma 3, e dall'art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento, i quali prevedono, rispettivamente, la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini.
Art. 220, Codice doganale
art. 132 c.p
2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c.
art. 346 c.p
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c., e la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art.
art. 112 c.p
346 c.p.c., e la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11799 del 2017
Cass. n. 14899 del 2022
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14053/2019R.G. proposto da: C.B.I. Europe S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Franco Catena, rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Andrea Bugamelli e Simone Pagliarecci, in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 201/06/2019, depositata in data 20 marzo 2019; udita la relazione svolta nell a camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere Annachiara Massafra. FATTI DI CAUSA 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. La C.B.I. Europe impugnò l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. N. 15298/RU del 14 aprile 2017, emesso dall’ Ufficio delle dogane di Ancona, con il quale era stato appurato che la contribuente aveva importato una partita di coils di acciaio preverniciato dichiarata di origine vietnamita ma poi risultata essere di origine cinese e, pertanto, soggetta a dazi antidumping.

Il giudice di prime cure accolse il ricorso della contribuente sull’assunto che la presunzione secondo cui l’acciaio fosse stato prodotto in Cina non fosse assistita da prova certa, non rilevando al riguardo il rapporto OLAF. La decisione venne impugnata e la CTR di Ancona, ribaltando il ragionamento del giudice di prime cure, accolse l’appello dell’Agenzia delle dogane. La CTR, nel dettaglio, ritenne sufficientemente provata dall’Agenzia delle dogane (“con dovizia di allegati”) la fondatezza delle indagini svolte dall’OLAF in Vietnam.

Sicché ritenne certo che all’atto dell’entrata in vigore delle misure antidumping e compensative adottate dalla UE, la società produttrice avesse trasferito parte delle sue operazioni in Vietnam, pur mantenendo il controllo delle esportazioni dalla Cina verso la UE. In particolare, la CTR affermò che dai documenti di causa “emerge con chiarezza che la società cinese concordasse con le aziende vietnamite prezzi e condizioni per la vendita dei propri prodotti, nonché i nominativi degli intermediari da utilizzare. Le lavorazioni effettuate in Vietnam erano, quando presenti, trascurabili, e tali da alterare” l’origine dei prodotti.

Insomma, un modus operandi programmato per aggirare il pagamento dei dazi antidumping”. La Corte analizzò, altresì, i titoli di esportazione rilasciati dalla Camera di commercio vietnamita affermando che essi si limitavano “ad attestare la sola provenienza delle merci dal Vietnam, senza esaminarne l’origine”. Avverso la prefata decisione ricorre C.B.I EUROPE SPA con tre motivi resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane. In prossimità dell’adunanza, la società ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 e 2729 c.c. oltre che dell’art. 11, comma 2, nonché del reg.

UE n. 883 del 2013, laddove la sentenza attribuisce ad un rapporto di indagine predisposto dall’organismo antifrode (c.d. OLAF) valore di prova diretta in ordine all’origine cinese dei prodotti anziché riconoscere a detto rapporto valore di prova presuntiva giacché “in detto rapporto non compare la percezione immediata del fatto ignoto bensì viene dedotto un ragionamento che desume da alcuni fatti noti, l’origine cinese della merce importata”. 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per carenza di motivazione.

Con il citato motivo si censura la sentenza laddove afferma di condividere le difese assunte in giudizio dall’agenzia delle dogane anche in virtù dei documenti da questa allegati, senza trascrivere o riassumere le argomentazioni recepite ovvero indicare e individuare i documenti reputati rilevanti, senza analizzarne i contenuti, molti dei quali sarebbero peraltro scritti in lingua inglese e vietnamita, e senza spiegare la ragione per la quale si ritenga condivisibile la tesi della Agenzia delle dogane, così risultando assente la motivazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c., e la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. là dove la decisione non si è pronunciata sui motivi rimasti assorbiti in primo grado e, riproposti in appello, ritenendo che fosse necessario interporre su di essi appello.

4. Ragioni di priorità logico - giuridica impongono il preliminare esame del secondo motivo di ricorso che è infondato. Com’è noto si ha motivazione apparente della sentenza quando la motivazione, pur essendo graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili i motivi in fatto e diritto che hanno determinato la decisione del giudice” (da ultimo Cass. n. 5927 del 2023). Nella specie è chiaro il ragionamento seguito da lla Corte così come chiaro è il suo fondamento e la sentenza rispetta il cd. minimo costituzionale avendo esplicitato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto sussistere l’origine cinese dei prodotti importati e quindi respingere l’appello della società contribuente.

5. Anche il primo motivo è infondato. E’ noto e deve qui ribadirsi che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, gli esiti delle indagini poste in essere dall’OLAF hanno pieno valore probatorio così come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 2139 del 2020 la quale afferma che in tema di dazi doganali, l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da attribuire in base alla disciplina legislativa dello Stato membro, ma non pone alcun limite all'utilizzabilità, nei procedimenti amministrativi e giudiziari di tale Stato, delle altre fonti di prova acquisite dall'OLAF nel corso delle indagini, come si evince dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento, i quali prevedono, rispettivamente, la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini. 6.Il terzo motivo è, invece, fondato.

Il giudice di seconde cure ha ritenuto che la società contribuente avrebbe dovuto proporre mezzi di impugnazione o in via principale o in via incidentale e, pertanto, ha affermato che in assenza degli stessi, essendosi formato il giudicato interno sulle doglianze, ed in particolare su quella relativa all’art. 220 del codice doganale, non sarebbe stato possibile pronunciarsi. Deve premettersi che la società ricorrente ha effettivamente riproposto, come anche riconosciuto nella sentenza e dalla agenzia delle dogane controricorrente, nelle proprie controdeduzioni in grado di appello sia l’eccezione di operatività dell’art. 220 del codice doganale sia l’eccezione sull’erronea applicazione dei dazi in misura piena anziché ridotta prevista per le produzioni della ditta Hangzhou PRPT METAL MATERIAL CO.

Sul punto trova, quindi, applicazione il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 11799 del 2017 (ribadita da ultimo da Cass. n. 14899 del 2022) secondo cui in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.

La CTR non ha fatto corretta applicazione del suindicato principio ritenendo che sulle questioni oggetto della presente censura si fosse formato il giudicato interno in forza della mancata proposizione dell’appello incidentale da parte della società ricorrente nonostante sulle questioni non si fosse pronunciato nil giudice di primo grado; pertanto, ne consegue l’accoglimento del terzomotivo del ricorso.

7. In conclusione, devono essere respinti il primo ed il secondo motivodi ricorso, deve essere accolto il terzo e cassata la decisione impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la quantificazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla