Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing and lack of party response.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished after the case was listed for resolution under specific legislative provisions. The tax agency argued that the listing documented the regular conclusion of the dispute, while the defendant failed to submit any request for hearing within the legal timeframe. The court ruled that the absence of a timely objection to the listing legally terminated the proceedings, leaving only the option for parties to request a hearing under specific civil procedure codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: The court declares a civil proceeding extinguished when the case is listed for resolution and neither party requests a hearing within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10379/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro CRISTIANO TAMMARO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANIELLO MICHELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.1128/18/2022 depositata il 31/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I