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Decreto — n. 15303/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 15303/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to fix a date. The lower court had already determined the case was concluded under the new legislative framework for tax litigation, noting no objections were filed. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When the law prescribes the extinction of proceedings without a specific request for a hearing, the process terminates automatically, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation reform lack of hearing request automatic process termination cost allocation rules Legislative Decree 130/2022 Code of Civil Procedure imposizione di un gruppo di società

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 130/2022
13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della leggen.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15610/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BERNINI SRL ORA CADICA GROUP SRL, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAGLIANI GIORGIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. E.ROMAGNA n.1428/12/2020 depositata il 11/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023,espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della leggen. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/05/2023 Il Pre