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Decreto — n. 15289/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 15289/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under new legislative rules. The Regional Tax Commission ruled that the case ended without a formal denial, as neither party requested a hearing to declare extinction. Consequently, the court upheld the decision that the legal process terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a tax dispute is listed for automatic extinction and no party requests a hearing, the proceedings terminate by operation of law, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination proceedings Legge 130/2022 costs of extinguished suit Civil Procedure Code tax administrative litigation procedural termination arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8695/2021 R.G. proposto da ARTE ARREDI SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato RUGGERI IRIS MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE GENERALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sicilia n. 5192/03/2020 depositata il 05/10/2020,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL