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Ordinanza — n. 15274/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' settlement removing litigation interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15274/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant filed a settlement agreement that extinguished the parties' interest in pursuing the case. Limparo S.r.l. sought to overturn a tax commission decision regarding TARI taxes, but the opposing party, the Municipality of Ischia, accepted a settlement on the taxable criteria. The court ruled that this agreement caused the loss of the necessary interest to continue the litigation, rendering the appeal inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: A subsequent settlement agreement between the parties extinguishes the interest in litigation, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cessation of litigation interest settlement agreement effect inadmissibility of appeal tax dispute resolution supervening inadmissibility tassa sui rifiuti ricupero d'imposta rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
- le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti; - n on ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 24 giugno 2005, n. 13565
Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368
Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368); 2.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
Cass., 20 luglio 2021, n. 20697
13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697;
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32450/2020R.G. proposto da Limparo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Marino (avv.roccomarino@pec.it), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Ischia, in persona del Sindacop.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro di Maggio (gennarodimaggio@avvocatinapoli.legalmail.it), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 2208/2020, depositata il 9 marzo 2020, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2023,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . Tarsu Tia Tares Accertamento Rilevato che: 1. – sulla base di quattro motivi, Limparo S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2208/2020, depositata il 9 marzo 2020, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della TARI dovuta dalla ricorrente per l’anno 2015; -il Comune di Ischia resiste con controricorso.

Considerato che: 1. –in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio», ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contenderein relazione all’accordo (così) perfezionatosi; - sussiste , dunque, una causa di inammissibilità del ricorso , sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione ( Cass., 24 giugno 2005, n. 13565;

Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368); 2. - le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti; - n on ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, dellaL. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697;

Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte - dichiara inammissibile il ricorso ; - compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Co