Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing and lack of party objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the case was listed for resolution under specific legislative provisions. The plaintiff challenged a decision reducing time limits for declaring the extinction of proceedings, arguing against the automatic termination. The court ruled that the procedural listing and absence of objections legally mandated the extinction of the process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4, 11, 12 della legge n. 130 del 2022; The listing of a case for resolution in the prescribed forms, combined with the absence of objections by the parties, legally extinguishes the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1653/2022 R.G. proposto da : FABIANO GAETANO, rappresentata e difesa dall’avvocato SPATARO GIOVANNI unitamente all'avvocato LUCHETTA STEFANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.1951/02/ 2021 depositata il 04/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione deitempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL