Customs agency appeal dismissed as inadmissible due to transaction settlement extinguishing legal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the Customs Agency's cassation appeal inadmissible because a subsequent transaction settlement extinguished the legal interest required for the lawsuit. The Customs Agency challenged a regional tax commission decision that favored the importer based on the agency's own loss of power due to the importer's reliance. The court ruled the appeal could not proceed because the transaction agreement explicitly required the agency to abandon the ongoing litigation upon full payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible for lack of interest when a subsequent transaction settlement between the parties extinguishes the dispute and the statutory obligation to abandon the proceedings is fulfilled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16246-2019, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 80224030587), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH, in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 325 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato: che la CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH ,nella qualità di incorporante per fusione la CHEVROLET ITALIA S . P . A . e successore della stessa, ha impugnato, innanzi alla C.T.R. della Liguria, la sentenza n. 803/2017 della C.T.P. di Genova, di rigetto del ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva chiesto ad essa contribuente il pagamento, a titolo di maggiori dazi, della garanzia - di importo pari a l 5% dei diritti gravanti sul valore delle autovetture provvisoriamente dichiarato all’atto dell’importazione - che la società aveva prestato a seguito di procedura di dichiarazione incompleta; che la C.T.R. della Liguria, con sentenza n. 325, depositata il 12/03/2019, accolse il gravame osservando come l’ufficio fosse decaduto dal potere impositivo, anche per effetto del legittimo affidamento ingenerato nel contribuente; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi (il primo dei quali numerato “3”);
è rimasta intimata la CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH ; Considerato: che la difesa erariale ha depositato atto di transazione intervenuto il 5.6.2020 tra la CHEVROLET e l’ AGENZIA DELLE DOGANE , coinvolgente anche l’odierno giudizio (cfr. p. 5, sub 5): si legge ivi, in particolare, che “per effetto della sottoscrizione del presente accordo e del pagamento integrale e tempestivo della somma richiesta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvederà:
5) ad abbandonare il ricorso in Cassazione presentato avverso la CTR della Liguria n. 325/1/2019 notificato alla società in data 14.5.2019”; che, per effetto del contenuto del richiamato atto transattivo, s’impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (arg. da Cass., Sez. L, 12.11.2020, n. 25625, Rv. 659543-01), alcunché dovendosi statuire, peraltro, in relazione alle spese di lite, stante la mancata costituzione della CHEVROLET ; che, considerato il tenore della pronun zia, non va disposto alcunché in relazione al raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da Cass., Sez. 6-2, 2.7.2015, n. 13636, Rv. 635682-01, nonché da Cass., Sez. L, 12.11.2020, n. 25625, cit.), anche per essere la ricorrente ammessa alla prenotazione a debito;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravv