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Decreto — n. 15208/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 15208/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to declare the case closed. The lower court found that the absence of a formal request for hearing, combined with the transmission of the case list, satisfied the statutory requirements for extinction under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code: The court extinguishes the process when parties fail to request a hearing to declare extinction, treating the case as definitively concluded.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request Law 130/2022 case list transmission civil procedure termination procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16540/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LAURORA GIACOMO, rappresentato e difeso dall’AvvocatoDE ROSSI MARCO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.5878/ 05/ 2021 depositata il 21/12/202, pronuncia ta con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,22/05/2023 Il Presidente