Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil lawsuit between Gerin Mario Roberto e Fabio SRL and the Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was automatically terminated because the parties failed to request a hearing within the statutory deadline following the transmission of the case list. Consequently, the court ruled that the procedural process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law no. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When the case list is transmitted and no party requests a hearing within the legal term, the proceedings are automatically extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31983/2018 R.G. proposto da : GERIN MARIO ROBERTO E FABIO SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MARINI GIUSEPPE e dall'avvocato GIOVANARDI ANDREA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difasa dall’AVVACATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ PROVINCIALE VICENZA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n.353/2018 depositata il 28/03/2018. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTI