Court declares civil lawsuit extinguished due to procedural silence and lack of party response.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Sport Evolution S.r.l. extinguished following a period of procedural silence. The lower court ruled that the absence of any party's request to schedule a hearing within the legal timeframe, combined with the transmission of the case file, satisfied the conditions for termination under the new procedural law. Consequently, the court issued a decree stating the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: When parties fail to request a hearing within the statutory period after the case file is transmitted, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8855/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SPORT EVOLUTION SRL, rappresentata e difes a dagli avvocati VENTIMIGLIA GIOVANNI ALDUINO e FERRANTE MARCELLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.8399/ 04/ 2018 depositata il 30/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR