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Decreto — n. 15156/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 15156/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural framework. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the Supreme Court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Legge n. 130/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court establishes that tax proceedings automatically extinguish upon inclusion in the statutory list without a party's request for a hearing, terminating the process by operation of law.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment automatic termination proceedings Legge 130/2022 procedural time limits costs allocation rule Supreme Court ruling administrative tax dispute arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29980/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro QUARANTA FRUTTA SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato MARCHISIO RINUCCIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PIEMONTE n.268/ 02/ 2021 depositata il 20/04/2021, pron unciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL